Art. 13.
(Archivi del sistema informativo
per la sicurezza).

      1. L'archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 e alle procedure di autorizzazione di cui all'articolo 16.
      2. L'archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all'archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
      3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.
      4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.
      5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell'archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
      6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, che si pronuncia entro il termine di

 

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trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.
      7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.